Sez. L, Sentenza n. 924 del 03/02/1996 (Rv. 495706 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DEL RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Dimissioni "ante tempus" per giusta causa - Liquidazione del danno risarcibile - Onere, a carico del datore di lavoro, di provare l'"aliunde perceptum" - Limiti.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DEL RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE
In tema di liquidazione del danno risarcibile al lavoratore in caso di dimissioni per giusta causa da un rapporto di lavoro a tempo determinato, l'onere, che grava sul datore di lavoro, di provare l'"aliunde perceptum" da parte del lavoratore dimissionario - prova finalizzata ad evitare che tale liquidazione venga fatta sulla base delle retribuzioni dovute dalla data del recesso a quella della scadenza del contratto - è limitato alla prova dell'avvenuta occupazione lavorativa del dipendente e non anche all'ammontare dei guadagni percepiti, atteso che, trattandosi di rapporti di lavoro (autonomo o subordinato) a cui il datore di lavoro è assolutamente estraneo, quest'ultima prova sarebbe oltremodo gravosa se non impossibile; pertanto, ove il datore di lavoro abbia fornito la prova della sussistenza di un'altra occupazione lavorativa del dipendente dimissionario, incombe su quest'ultimo l'onere di provare che i guadagni ricavati da tale occupazione sono inferiori alle retribuzioni perdute a causa della risoluzione del rapporto, spettandogli in tal caso il diritto alle sole differenze.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)