Sez. L, Sentenza n. 11308 del 14/11/1997 (Rv. 509927 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DEL RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Liquidazione del danno risarcibile - Onere a carico del datore di lavoro di provare l'"aliunde perceptum" - Limiti.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DEL RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE
In tema di liquidazione del danno risarcibile al lavoratore in caso di dimissioni per giusta causa da un rapporto di lavoro a tempo determinato, l'onere, che grava sul datore di lavoro, di provare "l'aliunde perceptum" da parte del lavoratore dimissionario - prova finalizzata ad evitare che tale liquidazione venga fatta sulla base delle retribuzioni dovute dalla data del recesso a quella della scadenza del contratto - è limitato alla prova dell'avvenuta occupazione lavorativa del dipendente e non anche all'ammontare dei guadagni percepiti, mentre è inidonea ad assolvere tale onere probatorio la mera produzione della certificazione attestante il periodo di percezione dell'indennità di disoccupazione.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)