Sez. L, Sentenza n. 1179 del 19/01/2007 (Rv. 594314 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - PREVIDENZA MARINARA | Lavoratori marittimi - Esposizione all'amianto - Benefici contributivi ex art. 13 legge n. 257 del 1992 - Estensione - Fondamento - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - PREVIDENZA MARINARA
In tema di benefici contributivi per i lavoratori esposti all'amianto, sarebbe irragionevole ritenere l'esclusione dal beneficio per i lavoratori marittimi, concorrendo ogni altro requisito, sol perché la loro assicurazione contro le malattie professionali, regolata dal T.U. approvato con d.P.R. n. 1124 del 1965, è esercitata dall'IPSEMA (e ancor prima, dalle Casse marittime), anziché dall'INAIL, rilevando, per il diritto al beneficio, la sussistenza di un rischio morbigeno qualificato e dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, e non la soggettività dell'ente gestore dell'assicurazione, come confermato, peraltro, dall'art. 47 del d.l. n. 269 del 2003, conv. in legge n. 326 del 2003, che, nell'innovare la disciplina della materia, non reca riferimenti all'assicurazione obbligatoria gestita dall'INAIL, sebbene a questo siano conservate alcune competenze, regola ispirata ad un criterio di razionalità scevro da ingiustificate discriminazioni, secondo le indicazioni rinvenibili nelle sentenze costituzionali nn. 5 del 2000 e 127 del 2002. (Nella specie, la S.C., confermando la decisione della corte territoriale, ha respinto le censure dell'istituto secondo cui il riconoscimento del beneficio presupponeva l'esistenza di un rapporto assicurativo con l'INAIL, nella specie insussistente, e in ordine all'irrilevanza del richiamo a Corte cost. n. 127 del 2002, perchè specifica per i dipendenti delle Ferrovie la cui assicurazione, prima gestita dall'azienda, era sta affidata all'INAIL).
Riferimenti normativi: Legge 27/03/1992 num. 257 art. 13 com. 8 CORTE COST., Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE, DPR 30/06/1965 num. 1124 CORTE COST., Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 47 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)