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Sez. L, Sentenza n. 18863 del 26/09/2016 (Rv. 641206 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Benefici pensionistici ex art. 13, comma 8, della l. n. 257 del 1992 - Lavoratori marittimi - Periodi di contribuzione figurativa ex art. 24 della l. n. 413 del 1984 - Computabilità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2016-09-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641206-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE

In tema di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, l'art. 13, comma 8, della l. n. 257 del 1992, va interpretato nel senso che ai fini della rivalutazione contributiva rileva il solo periodo di lavoro di effettiva e provata esposizione al rischio e non già l'intero periodo coperto da assicurazione obbligatoria contro l'amianto, sicché, in caso di lavoratori marittimi, non sussistono i presupposti per l'applicazione analogica dell'art. 24 della l. n. 413 del 1984, che prevede l'accredito di una retribuzione figurativa ai fini della concessione delle prestazioni pensionistiche per i giorni di sabato, domenica, festivi e di ferie trascorsi durante l'imbarco, dovendosi escludere che un periodo di tempo virtuale ai fini pensionistici possa essere equiparato a quello di effettiva esposizione all'amianto, condizione indefettibile, questa, per l'accesso al beneficio della rivalutazione in oggetto.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1984 num. 413 art. 24, Legge 27/03/1992 num. 257 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)