Sez. 5 - , Sentenza n. 19960 del 30/01/2019 Ud. (dep. 09/05/2019) Rv. 276891 - 02
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - COL MEZZO DELLA STAMPA | Diritto di critica giudiziaria - Fondamento e limiti - Fattispecie.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - COL MEZZO DELLA STAMPA
Il diritto di critica dei provvedimenti giudiziari e dei comportamenti dei magistrati deve essere riconosciuto nel modo più ampio possibile, costituendo l'unico reale ed efficace strumento di controllo democratico dell'esercizio di una rilevante attività istituzionale, che viene esercitata nel nome del popolo italiano da soggetti che, a garanzia della fondamentale libertà della decisione, godono di ampia autonomia ed indipendenza; ne deriva che il limite della continenza può ritenersi superato soltanto in presenza di espressioni che, in quanto inutilmente umilianti, trasmodino nella gratuita aggressione verbale del soggetto criticato. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto funzionale alla disapprovazione della condotta processuale tenuta da un magistrato inquirente, nel contesto di una vicenda processuale coinvolgente un avvocato civilista, dapprima condannato e poi definitivamente assolto da un'imputazione per estorsione, l'affermazione secondo la quale detto magistrato sarebbe incorso in negligenza inescusabile, avendo dimostrato di ignorare l'elementare concetto di negozio giuridico).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)