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Sez. 5, Sentenza n. 37397 del 24/06/2016 Ud. (dep. 08/09/2016) Rv. 267866 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - IN GENERE | Diritto di critica - Requisito della continenza - Individuazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-06-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267866-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - IN GENERE

In tema di diffamazione, il requisito della continenza postula una forma espositiva corretta della critica rivolta - e cioè strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione e che non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressione dell'altrui reputazione - e non può ritenersi superato per il solo fatto dell'utilizzo di termini che, pur avendo accezioni indubitabilmente offensive, hanno però anche significati di mero giudizio critico negativo di cui deve tenersi conto anche alla luce del complessivo contesto in cui il termine viene utilizzato. (Fattispecie in cui la Suprema Corte ha ritenuto che l'utilizzo del termine "puttaniere" in un contesto familiare, da parte di una donna nei confronti del coniuge dopo che la stessa ne aveva scoperto una convivenza "more uxorio", non esorbiti di per sé dai limiti della critica consentiti, avendo lo stesso una accezione, comune per la lingua italiana, di "donnaiolo, playboy o uomo alla ricerca di avventure passeggere", compatibile con il requisito della continenza).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)