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Sez. L, Sentenza n. 5651 del 11/06/1990 (Rv. 467643 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INDEROGABILITÀ - CONTRATTO NAZIONALE MODIFICATIVO "IN PEIUS" DI UN PRECEDENTE CONTRATTO AZIENDALE - OPERATIVITÀ - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1990-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/467643-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INDEROGABILITÀ - CONTRATTO NAZIONALE MODIFICATIVO "IN PEIUS" DI UN PRECEDENTE CONTRATTO AZIENDALE - OPERATIVITÀ - FATTISPECIE.*

Il contratto collettivo nazionale ben può modificare, in peius per i lavoratori, le Disposizioni di un precedente contratto collettivo aziendale. (nella specie, la suprema Corte, alla stregua del principio suesposto, ha confermato l'impugnata decisione, la quale aveva ritenuto che l'indennità maneggio di denaro non fosse computabile ai fini della Determinazione della quattordicesima mensilità, spettante ai piazzisti, ostandovi la formulazione dell'art. 5 del protocollo aggiuntivo del C.C.n.L. 31 maggio 1980 per i dipendenti di aziende alimentari). (V 5347/88, mass n 459992).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2068 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2077, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Contr. Coll. 31/05/1980

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)