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Sez. L, Sentenza n. 5347 del 04/10/1988 (Rv. 459992 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - GRATIFICAZIONI - TREDICESIMA MENSILITÀ - BASE DI CALCOLO - PRINCIPIO DI OMNICOMPRENSIVITÀ - OPERATIVITÀ - CONDIZIONI - ACCORDO INTERCONFEDERALE 27 OTTOBRE 1960 N. 1070, ART. 17 - BASE DI CALCOLO DELLA QUATTORDICESIMA MENSILITÀ - OPERATIVITÀ DI DETTO PRINCIPIO - ESCLUSIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA DEL CALCOLO DELLA INDENNITÀ DI MANEGGIO DI DENARO NELLA TREDICESIMA E DELLA QUATTORDICESIMA MENSILITÀ.*
Stato
decisa il 1988-10-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459992-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - GRATIFICAZIONI - TREDICESIMA MENSILITÀ - BASE DI CALCOLO - PRINCIPIO DI OMNICOMPRENSIVITÀ - OPERATIVITÀ - CONDIZIONI - ACCORDO INTERCONFEDERALE 27 OTTOBRE 1960 N. 1070, ART. 17 - BASE DI CALCOLO DELLA QUATTORDICESIMA MENSILITÀ - OPERATIVITÀ DI DETTO PRINCIPIO - ESCLUSIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA DEL CALCOLO DELLA INDENNITÀ DI MANEGGIO DI DENARO NELLA TREDICESIMA E DELLA QUATTORDICESIMA MENSILITÀ.*

Il principio dell'omnicomprensività della retribuzione del lavoratore subordinato non costituisce una prescrizione di carattere generale, bensì trova applicazione solo nelle specifiche ipotesi previste dalla legge o dalla contrattazione collettiva; pertanto tale principio deve ritenersi operante al fine della Determinazione della base di calcolo della tredicesima mensilità nel settore dell'industria, giacché l'art. 17 dell'accordo interconfederale 27 ottobre 1946, reso efficace erga omnes con d.P.R. 28 luglio 1960 n. 1070, prevede come base di calcolo la retribuzione globale di fatto, restando invece la base di calcolo della quattordicesima mensilità (ove prevista) rimessa all'autonomia delle parti. (nella specie il giudice del merito - in una controversia avente ad oggetto l'indennità di maneggio di danaro prevista dall'art. 29 C.C.n.L. 31 maggio 1980 per i dipendenti di aziende alimentari ed estesa ai viaggiatori ed ai piazzisti del settore dall'art. 6 del relativo protocollo aggiuntivo - aveva ritenuto che tale indennità fosse computabile per la suddetta categoria di lavoratori ai fini sia della tredicesima mensilità che della quattordicesima; la suprema Corte ha cassato tale pronuncia nella parte in cui aveva affermato la computabilità dell'indennità suddetta anche nella quattordicesima mensilità, per omesso esame dell'art. 5 del suddetto protocollo che espressamente prevedeva una base di calcolo comprensiva solo di alcune voci retributive). (V 2242/87, mass n 451468; (V 1083/84, mass n 433239).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Contr. Coll. 31/05/1980 num. 27

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)