Sez. 2 - , Sentenza n. 14477 del 06/06/2018 (Rv. 648975 - 02)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE | Prospettazione elementi di fatto diversi da quelli dedotti nei precedenti gradi di merito - Modifica del tema del decidere - Esclusione - Rilevabilità d'ufficio della questione - Irrilevanza - Diritti autodeterminati - Eccezione al principio - Esclusione - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE
Nel giudizio di cassazione non è consentita la prospettazione di nuove questioni di diritto o contestazioni che modifichino il "thema decidendum" ed implichino indagini ed accertamenti di fatto non effettuati dal giudice di merito, anche ove si tratti di questioni rilevabili d'ufficio. Tale principio va applicato pure in caso di diritti assoluti, benché questi appartengano alla categoria dei cd. diritti autodeterminati. (Nella specie, la S.C. ha reputato inammissibile la richiesta di ampliamento della servitù di passaggio fondata, per la prima volta in sede di legittimità, sulla necessità di tutelare esigenze abitative del fondo mai prospettate nelle fasi di merito).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Civ. art. 1052 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)