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Sez. U, Ordinanza n. 1808 del 06/02/2003 (Rv. 560292 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Riscossione delle imposte - Riscossione coattiva - Pignoramento di mobili presso l'abitazione del contribuente - Coniuge del debitore - Ricorso all'intendente di finanza, ex art. 53 del dPR n. 602 del 1973 - Rigetto - Successiva impugnazione giurisdizionale - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza.
Stato
decisa il 2003-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560292-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

In tema di riscossione coattiva delle imposte sui redditi, l'ambito entro il quale si svolge la competenza dell'intendente di finanza, adito con ricorso in via amministrativa - ai sensi degli artt. 52 e 53 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, applicabile "ratione temporis" - dal coniuge del contribuente per quanto riguarda i mobili pignorati nella casa di abitazione del debitore, è caratterizzato dalla presenza di situazioni soggettive di interesse legittimo, con la conseguenza che, a seguito del rigetto del ricorso, la tutela di detti interessi è devoluta al giudice amministrativo.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 52 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 53 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)