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Sez. U, Sentenza n. 5557 del 18/04/2002 (Rv. 553791 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - IN GENERE | Procedura di riscossione - Tutela giurisdizionale - Modalità di esercizio - Sospensione dell'esercizio dell'azione risarcitoria - Situazioni di interesse legittimo - Configurabilità - Relativa giurisdizione del G.A. - Sussistenza.
Stato
decisa il 2002-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553791-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - IN GENERE

La tutela giurisdizionale ordinaria nei confronti della procedura di riscossione esattoriale può esercitarsi soltanto attraverso l'azione risarcitoria e soltanto dopo la chiusura della procedura (art. 53 e 54, primo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973, nel testo anteriore alle modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 46 del 1999), mentre le dirette contestazioni avverso gli atti della stessa devono essere svolte attraverso il ricorso all'Intendente di Finanza, al quale è riservata la decisione su ogni istanza, di sospensione o di merito. Tale sospensione dell'esercizio dell'azione risarcitoria (che dà luogo all'improponibilità assoluta della domanda proposta dinanzi al giudice ordinario) non determina alcuna deroga alle ordinarie regole di riparto della giurisdizione, nel senso che l'ambito procedimentale entro il quale si svolge la competenza dell'Intendente di Finanza (ora Direttore delle Entrate) è pur sempre caratterizzato dalla presenza di situazioni soggettive d'interesse legittimo. Ne consegue la devoluzione al giudice amministrativo della tutela di tali interessi, come necessario compimento della tutela giurisdizionale, la quale, diversamente opinando (ossia, considerando sufficiente la procedura contenziosa dinanzi all'Intendente di Finanza), risulterebbe inaccettabilmente lacunosa.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 53 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 54 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)