Sez. 5 - , Sentenza n. 40002 del 24/04/2019 Ud. (dep. 30/09/2019) Rv. 277525 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO IMMEDIATO - DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO - NULLITÀ | Reati a citazione diretta - Decreto di giudizio immediato - Nullità di ordine generale a regime intermedio – Deducibilità dopo la scelta del giudizio abbreviato - Esclusione - Ragioni.
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO IMMEDIATO - DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO - NULLITÀ
L'instaurazione del giudizio immediato per reati per i quali l'esercizio dell'azione penale deve avvenire con citazione diretta, precludendo all'imputato il diritto di ricevere la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415-bis cod. proc. pen., determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che non può essere dedotta a seguito della scelta del giudizio abbreviato, in quanto la richiesta del rito speciale opera un effetto sanante, ai sensi dell'art. 183 cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 453 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 456 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 458 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 550 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 183, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 com. 6 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 458 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)