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Sez. 2, Sentenza n. 19712 del 06/02/2015 Ud. (dep. 13/05/2015) Rv. 263541 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE | Contestuale denuncia dei tre vizi della motivazione ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. in relazione al medesimo capo o punto della decisione impugnata - Oneri del ricorrente - Individuazione - Mancato rispetto - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso.
Stato
decisa il 2015-02-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263541-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE

Il ricorrente che intende denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere - sanzionato a pena di a-specificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)