Sez. 4, Sentenza n. 8294 del 01/02/2024 Ud. (dep. 26/02/2024) Rv. 285870-01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE | Denuncia cumulativa, promiscua e perplessa dei vizi di inosservanza o erronea applicazione della legge e di mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione, relativi al medesimo capo o punto della decisione - Oneri del ricorrente - Inosservanza - Ammissibilità – Condizioni.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE
In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile, per aspecificità, ex artt. 581, comma 1 e 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., il motivo che denunci l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale, nonché, in modo cumulativo, promiscuo e perplesso, la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, ove non sia indicato specificamente il vizio di motivazione dedotto per i singoli, distinti aspetti, con puntuale richiamo, alle parti della motivazione censurata.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 1 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. B, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)