Sez. 3, Sentenza n. 19086 del 10/04/2025 Cc. (dep. 22/05/2025) Rv. 287992-01
NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - IN GENERE | Notificazione del decreto di citazione con modalità diverse da quelle prescritte - Conseguenze - Nullità generale a regime intermedio - Fattispecie.
NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - IN GENERE
La notificazione del decreto di citazione eseguita con modalità diverse da quelle prescritte, risultate idonee a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato, dà luogo a una nullità generale di tipo intermedio, assoggettata al regime di deducibilità e di sanatorie di cui all'art. 182 e ss. cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la nullità della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale dinanzi al tribunale del riesame effettuata al difensore ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. dopo che la parte era stata direttamente informata dagli operanti onerati dell'avvenuta notifica urgente, effettuata sia telefonicamente che tramite mail inviata a mezzo pec istituzionale).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 171 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 181, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 183, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 184, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)