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Sez. 1, Sentenza n. 33143 del 01/07/2025 Ud. (dep. 07/10/2025) Rv. 288787-01

NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO O ELETTO - IN GENERE | Decreto di citazione in appello - Notificazione in luogo diverso dal domicilio eletto o dichiarato - Nullità a regime intermedio - Sussistenza - Nullità assoluta - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-07-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/288787-01

NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO O ELETTO - IN GENERE

La notifica all'imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello, effettuata in luogo diverso rispetto al domicilio già validamente eletto o dichiarato, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, da dedurre entro i termini decadenziali previsti dall'art. 182 cod. proc. pen., salvo che tale irrituale notifica risulti, in concreto, inidonea a consentire l'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario, configurandosi in tal caso una nullità assoluta per omessa notificazione di cui all'art. 179 cod. proc. pen. (Fattispecie relativa a notifica effettuata presso lo studio del difensore di fiducia, quale domicilio già eletto dall'imputato, invece che presso l'abitazione di residenza, domicilio successivamente dichiarato, in cui la Corte, rilevato che il difensore nulla aveva eccepito davanti ai giudici di appello - dichiarando che l'imputato aveva ritenuto di non comparire - e che il ricorso non aveva fornito specifica indicazione della assoluta inidoneità della notifica, ha ribadito il proprio consolidato orientamento, ritenendolo coerente con il nuovo quadro normativo in tema di notificazioni introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150).

Decreto Legisl. 10/10/2020 num. 150 art. 10 lett. A), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 601 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)