Sez. 5 - , Sentenza n. 143 del 05/01/2022 (Rv. 663597 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - REGISTRAZIONE DELLE FATTURE - IN GENERE | Detrazione di imposta - Violazione di obblighi formali di tenuta, registrazione e conservazione delle fatture - Diritto a detrazione - Sussistenza - Ragioni - Principio di neutralità fiscale - Sanzioni - Applicabilità - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - REGISTRAZIONE DELLE FATTURE - IN GENERE
In forza del principio di neutralità fiscale dell'IVA, pur in presenza di violazioni degli obblighi formali di tenuta, registrazione e conservazione delle fatture, per cui permane la possibilità di irrogare le relative sanzioni non potendosi qualificare le stesse come meramente formali, sussiste comunque il diritto alla detrazione purché tutti gli obblighi sostanziali siano soddisfatti, salvo che la parte abbia omesso di effettuare gli obblighi formali in vista di un intento fraudolento e di evasione, ovvero la violazione sia finalizzata ad impedire che sia fornita la prova certa del rispetto dei requisiti sostanziali.
DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21, Decreto Legisl. 20/02/2004 num. 52 art. 26, Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112, Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 41, Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 44, Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 45, Legge 29/10/1993 num. 423 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)