Sez. L, Sentenza n. 5004 del 22/05/1999 (Rv. 526552 - 01)
ATTI AMMINISTRATIVI - INTERPRETAZIONE | Pubblici trasporti in concessione - Idoneità del personale - Relative disposizioni ministeriali - Carattere normativo - Esclusione - Principi sull'interpretazione degli atti amministrativi - Applicabilità - Conseguenze - Sindacabilità in cassazione dell'interpretazione del giudice di merito - Limiti - Fattispecie.
ATTI AMMINISTRATIVI - INTERPRETAZIONE
Le disposizioni emanate dal Ministro dei trasporti, a norma dell'art. 9 del d.P.R. (decreto legislativo) 11 luglio 1980 n. 753, per l'accertamento della idoneità del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, non hanno carattere regolamentare o comunque normativo, benché l'articolo citato adoperi il termine "norme", come si evince sia dal fatto che il potere relativo è diretto alla cura di un interesse pubblico specifico già individuato sufficientemente dal legislatore, sia dalla circostanza che in concreto lo stesso potere è stato esercitato senza l'osservanza dei procedimenti prescritti per l'adozione dei regolamenti. (La Corte di cassazione ha ritenuto che l'interpretazione del D.M. n. 206 del 1981 e della circolare 21 gennaio 1986 di modifica dello stesso - nella specie incidente sulla configurabilità o meno, in sede di assunzione, di una tipologia di dipendenti definiti quali operai qualificati non adibiti a mansioni interessanti l'esercizio e quindi assoggettati a requisiti fisici meno rigorosi - fosse demandata al giudice di merito e sottratta a sindacato in sede di legittimità, in difetto di vizi di motivazione e di denuncia di violazione delle norme di cui all'art. 1363 segg. cod. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 11/12/1984 num. 839, DPR 28/12/1985 num. 1092
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)