Sez. L, Sentenza n. 4942 del 10/03/2004 (Rv. 570966 - 01)
ATTI AMMINISTRATIVI - INTERPRETAZIONE | Circolari ministeriali - Natura di atto normativo - Esclusione - Natura di atto amministrativo o negoziale unilaterale - Configurabilità - Conseguenze - Interpretazione della circolare da parte del giudice di merito - Denunciabilità in cassazione sotto il profilo della violazione di legge - Esclusione - Denunciabilità sotto il profilo della violazione delle regole di ermeneutica contrattuale, in quanto applicabili - Sussistenza - Fattispecie in tema di circolare del ministero del lavoro n.92 del 1996, relativa alla decorrenza del termine per la denuncia obbligatoria dell'infortunio sul lavoro da parte del datore di lavoro.
ATTI AMMINISTRATIVI - INTERPRETAZIONE
La violazione di circolari di provenienza anche ministeriale non può costituire motivo di ricorso per cassazione sotto il profilo della violazione di legge, non contenendo esse norme di diritto, ma essendo piuttosto qualificabili come atti unilaterali (negoziali o amministrativi), in riferimento ai quali può essere denunciata per cassazione soltanto la violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, nella misura in cui essi sono applicabili anche agli atti unilaterali. (Nel caso di specie la S.C. ha ritenuto esente da vizi la sentenza di merito che, in relazione alla circolare del Ministero del lavoro n.92 del 4 luglio 1996, aveva ritenuto che il termine per il compimento della obbligatoria denuncia dell'infortunio sul lavoro da parte del datore di lavoro decorresse dalla ricezione del certificato medico solo quando il datore non ne aveva avuto, diretta conoscenza, nel qual caso l'obbligo di darne notizia nel termine di tre giorni decorreva immediatamente dal momento dell'infortunio).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Circ. Minist. Lavoro e previdenza sociale 04/07/1992, Cod. Civ. art. 1324, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 54, Legge 28/12/1993 num. 561 art. 1, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)