Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 35211 del 18/11/2021 (Rv. 662903 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - IN GENERE | Mancata estinzione dell'obbligazione - Ammissione stragiudiziale del debitore - Effetti - Rigetto dell'eccezione di prescrizione - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Interruzione del corso della prescrizione - Sussistenza - Fattispecie.
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - IN GENERE
In tema di prescrizione presuntiva (nella specie, relativamente a compensi per attività professionale), non costituisce motivo di rigetto dell'eccezione, ai sensi dell'art. 2959 c.c., l'ammissione del debitore che l'obbligazione non è stata estinta, qualora la stessa sia resa fuori del giudizio in cui il credito che si assume prescritto venga azionato, rilevando essa, in tal caso, solo ai fini dell'interruzione del corso della prescrizione ex art. 2944 c.c. (Nella specie, la S.C. ha escluso che la dichiarazione scritta, resa anteriormente al giudizio dalla parte poi eccipiente la prescrizione presuntiva, possa, per quanto non disconosciuta o contestata da quest'ultima, a seguito della sua produzione ad opera della controparte, rendere inefficace l'eccezione medesima).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2944, Cod. Civ. art. 2959, Cod. Proc. Civ. art. 233 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)