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Sez. L, Sentenza n. 9509 del 12/06/2012 (Rv. 622698 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - IN GENERE | Mancata estinzione dell'obbligazione - Ammissione stragiudiziale del debitore - Effetti - Rigetto dell'eccezione di prescrizione - Esclusione - Interruzione del corso della prescrizione - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622698-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - IN GENERE

In tema di prescrizione presuntiva (nella specie, del credito retributivo da lavoro), non costituisce motivo di rigetto dell'eccezione, ai sensi dell'art. 2959 cod. civ., l'ammissione del debitore che l'obbligazione non è stata estinta, qualora la stessa sia resa fuori del giudizio, assumendo valore, in questo caso, solo ad interrompere il corso della prescrizione ai sensi dell'art. 2944 cod. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2944, Cod. Civ. art. 2955 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2956 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2959

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)