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Sez. 1, Sentenza n. 5741 del 23/03/2004 (Rv. 571415 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") | Atto a titolo oneroso - Terzo acquirente - Scientia damni - Specifica conoscenza dell'esistenza del credito e della sua caratteristiche - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571415-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI")

Ove un'attribuzione patrimoniale si caratterizzi, ai fini dell'art. 2901 c.c., per i connotati dell' "onerosità", ad esaurire il fattore della "scientia fraudis" non si rende necessaria, da parte del terzo acquirente, anche la conoscenza specifica del debito facente carico all'"alienante", e delle sue caratteristiche.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)