Sez. 2, Sentenza n. 1068 del 18/01/2007 (Rv. 594477 - 01)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") | Atto a titolo oneroso - Terzo acquirente - " Scientia damni" - Nozione - Collusione con il debitore - Necessità - Esclusione - Prova per presunzioni - Ammissibilità - Fattispecie.
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI")
In tema di azione revocatoria, la consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo contraente - prevista quale condizione dell'azione dall'art. 2901, comma primo, n. 2, cod. civ. - consiste nella generica conoscenza del pregiudizio che l'atto posto in essere dal debitore può arrecare alle ragioni dei creditori, non essendo necessaria la collusione tra terzo e debitore; d'altra parte, il requisito della "scientia damni" può essere provato per presunzioni. (Nella specie, la sentenza impugnata, nell'escludere la consapevolezza, da parte dell'acquirente, del pregiudizio arrecato dalla compravendita, aveva dato rilevanza decisiva alla rinuncia dei creditori ad iscrivere, ai sensi dell'art. 2817 cod. civ., ipoteca legale sui beni dei debitori a garanzia del diritto al conguaglio nei loro confronti maturato in virtù di atto di divisione; la S.C. ha cassato la decisione sul rilievo che, mentre la rinuncia all'ipoteca legale poteva rispondere ad esigenze diverse, come quella di facilitare i debitori, stretti congiunti dei creditori, i giudici di appello non avevano esaminato una serie di elementi, che - attraverso la valutazione del comportamento tenuto dall'acquirente - avrebbero consentito di verificarne la consapevolezza o meno del pregiudizio arrecato ai creditori dall'atto di disposizione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2901
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)