Sez. 1, Sentenza n. 2208 del 28/03/1983 (Rv. 427052 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - CONCORDATARIO - NULLITÀ - SENTENZA DEI TRIBUNALI ECCLESIASTICI - DELIBAZIONE - SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 18 DEL 1982 CONCERNENTE LA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 810 DEL 1929 E DELLO ART. 17 DELLA LEGGE N. 847 DEL 1929 - CONSEGUENZE ED EFFETTI - ACCERTAMENTI E VALUTAZIONI DELLA CORTE DI APPELLO IN SEDE DI DELIBAZIONE DELLA SENTENZA ECCLESIASTICA - NECESSITÀ.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - CONCORDATARIO - NULLITÀ - SENTENZA DEI TRIBUNALI ECCLESIASTICI - DELIBAZIONE - SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 18 DEL 1982 CONCERNENTE LA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 810 DEL 1929 E DELLO ART. 17 DELLA LEGGE N. 847 DEL 1929 - CONSEGUENZE ED EFFETTI - ACCERTAMENTI E VALUTAZIONI DELLA CORTE DI APPELLO IN SEDE DI DELIBAZIONE DELLA SENTENZA ECCLESIASTICA - NECESSITÀ.*
A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2 febbraio 1982 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale sia dell'art. 1 della legge 27 maggio 1929 n. 810 (sulla esecuzione del trattato, dei quattro allegati annessi, e del concordato sottoscritti in Roma fra la Santa Sede e l'Italia, in data 11 febbraio 1929) limitatamente all'esecuzione data all'art. 34, sesto comma del concordato, sia dell'art. 17, comma secondo, della legge 27 maggio 1929 n. 847 (contenente Disposizioni per l'applicazione del concordato dell'11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia in materia di matrimonio), le suddette norme debbono essere lette ed interpretate nel senso che esse impongono alla Corte d'appello ai fini del giudizio di esecutività della sentenza ecclesiastica che pronunzia la nullità del matrimonio religioso, di controllare che nel procedimento chiuso con tale sentenza sia stato assicurato alle parti il diritto di agire e resistere in giudizio a difesa dei propri diritti, con particolare riguardo all'osservanza della Competenza del giudice ecclesiastico e delle norme relative alla citazione, alla legittima rappresentanza e alla contumacia delle parti, nonché di accertare che la sentenza ecclesiastica non contenga statuizioni contrarie all'ordine pubblico italiano. (V 5026/82, mass nn 422951 e 422952).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST., Tratt. Internaz. 11/02/1929 num. 34, Legge 27/05/1929 num. 810 art. 1 CORTE COST., Legge 27/05/1929 num. 847 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)