Sez. 3, Sentenza n. 806 del 25/03/1970 (Rv. 346126 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITA AGGRAVATA - IN GENERE - NATURA - ESTREMI.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITA AGGRAVATA - IN GENERE - NATURA - ESTREMI.*
Il titolo da cui scaturisce l'Obbligo del risarcimento del danno per responsabilita aggravata prevista dall'art 96 cod proc civ e costituito da una Forma particolare di responsabilita processuale, in tutto distinta ed autonoma rispetto alla responsabilita da fatto illecito basata sul precetto del neminem laedere. Essa puo trovare ingresso tanto nel processo di cognizione, quanto in quello cautelare o esecutivo nel primo caso a carico della parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave nel secondo allorquando il giudice, su istanza della parte danneggiata, accerti l'inesistenza del diritto per cui e stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, ed inoltre che l'istante abbia agito senza la normale prudenza. (V 2769-69, massima n 342493 2047-68, massima n 334146 2891-67, massima n 330518).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)