Sez. 4, Ordinanza n. 6755 del 15/12/2004 Cc. (dep. 22/02/2005) Rv. 230722 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (Cod. proc. pen. 1988) - PATTEGGIAMENTO - sentenza - IN GENERE | Stupefacenti - Confisca del denaro - Ammissibilità - Fondamento - Condizioni.
PROCEDIMENTI SPECIALI (Cod. proc. pen. 1988) - PATTEGGIAMENTO - sentenza - IN GENERE
In tema di patteggiamento, la persona condannata per il reato di traffico di stupefacenti non ha un diritto automatico alla restituzione delle somme sequestrate atteso che egli, cedente della droga, è parte di un negozio contra legem e dunque non è portatore di alcun interesse legale alla restituzione di somme costituenti illecita controprestazione. Ne consegue che, se l'imputato non contesta in radice la provenienza del denaro, il suo ricorso va dichiarato inammissibile. (Ha specificato la Corte che ciò è particolarmente evidente alla luce delle modifiche apportate dalla Legge n.134 del 2003 all'art.445 cod. proc. pen. in tema di confisca, che - consentendola anche quando essa è facoltativa ex art. 240 cod. pen. - comportano soltanto, nel caso di facoltatività della misura, l'obbligo per il giudice di specifica motivazione).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Legge 12/06/2003 num. 134 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)