Sez. 5, Ordinanza n. 14063 del 15/03/2005 Cc. (dep. 15/04/2005) Rv. 231775 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (Cod. proc. pen. 1988) - PATTEGGIAMENTO - sentenza - IN GENERE | Confisca facoltativa - Ammissibilità - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
PROCEDIMENTI SPECIALI (Cod. proc. pen. 1988) - PATTEGGIAMENTO - sentenza - IN GENERE
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli art. 445, comma primo e 448, comma secondo cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 24, 27 e 42 Cost. nella parte in cui non prevede la possibilità dell'appello avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per il capo relativo alla confisca facoltativa. La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è, infatti, equiparata ad una sentenza di condanna a tutti gli effetti che non siano quelli espressamente previsti dall'art. 445, comma primo cod. proc. pen. Pertanto, a seguito della novella apportata all'art. 445 cod. proc. pen. dall'art. 2 della legge 12 giugno 2003, n. 134, che ha espunto il richiamo al solo comma secondo dell'art. 240 cod. pen., non è più vietato sottoporre a confisca anche la cosa servita o destinata alla commissione del reato a seguito di "irrogazione" della pena. Tale scelta legislativa, che presuppone evidentemente un contenuto di accertamento nella sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., deve ritenersi che rientri nella sfera di discrezionalità del legislatore nel perseguimento dell'obiettivo di valorizzare i riti alternativi e per far fronte a esigenze di efficienza della giurisdizione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 448 CORTE COST. PENDENTE, Legge 12/06/2003 num. 134 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)