Sez. 5, Sentenza n. 4058 del 21/02/2007 (Rv. 595954 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SANZIONI - SANZIONI PECUNIARIE - IN GENERE | Plusvalenze - Dichiarazione integrativa ex art. 9, ultimo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 - Soprattassa ex art. 54, quinto comma - Rateizzazione ex art. 54, comma quarto, del d.P.R. n. 917 del 1986 - Ammissibilità - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SANZIONI - SANZIONI PECUNIARIE - IN GENERE
In tema di riscossione delle imposte sui redditi, il beneficio della rateazione delle plusvalenze, previsto dall'art. 54, comma quarto, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, rappresenta una norma agevolativa in tema di imposte dirette, e pertanto, nel caso in cui tali plusvalenze costituiscano oggetto di dichiarazione integrativa ai sensi dell'art. 9, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (introdotto dall'art. 14, comma primo, lettera a), della legge 29 dicembre 1990, n. 408), non è applicabile alla quantificazione della soprattassa prevista dall'art. 54, quinto comma, del medesimo d.P.R. n. 600 (introdotto dall'art. 14, comma primo, lettera b), della legge n. 408 cit.), la quale costituisce una misura sanzionatoria, e riguarda, in assenza di richiami ad altre norme o a diversa disciplina, l'intero ammontare del tributo, già definito nella sua entità e rateizzato soltanto a fini contabili e di riscossione.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 9 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 54 CORTE COST., DPR 12/12/1986 num. 917 art. 54, Legge 29/12/1990 num. 408 art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)