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Sez. 5, Sentenza n. 12363 del 10/06/2005 (Rv. 583761 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE | Dichiarazione integrativa ex art. 9 del d.P.R. n. 600 del 1973 (nel testo modificato dall'art. 14 della legge n. 408 del 1990) - Contenuto - Soprattassa - Base di calcolo - Differenza tra risultato della dichiarazione originaria e risultato della dichiarazione integrativa - Eventuali crediti o acconti d'imposta - Computo in aggiunta all'imposta dovuta in base alla prima dichiarazione - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583761-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE

In tema di imposte sui redditi, la dichiarazione integrativa prevista dall'art. 9, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (comma aggiunto dall'art. 14 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, applicabile nella fattispecie "ratione temporis"), deve contenere una maggiorazione delle imposte dovute in base alla dichiarazione originaria: in particolare, il contribuente deve porre a raffronto il risultato della dichiarazione originaria con quello della dichiarazione integrativa e, sulla differenza, applicare la soprattassa prevista dalla norma citata. Ai fini del calcolo di tale differenza (e, quindi, dell'importo della soprattassa), non è, pertanto, consentito aggiungere all'imposta dovuta in base alla prima dichiarazione eventuali crediti o acconti, i quali restano soggetti alla ordinaria disciplina, senza possibilità di essere compensati in sede di dichiarazione integrativa.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 9 CORTE COST., Legge 29/12/1990 num. 408 art. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)