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Sez. L, Sentenza n. 8293 del 25/05/2012 (Rv. 622665 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNI FUTURI | Erogazione imprudente del credito bancario - Responsabilità del direttore di filiale - Diritto dell'istituto di credito al risarcimento del danno - Presupposti - Presunzione di irrecuperabilità del credito per inesistenza di beni e garanzie del cliente insolvente - Sufficienza - Esclusione - Tentativi di recupero coattivo - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622665-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNI FUTURI

Ai fini del risarcimento del danno futuro, l'istituto di credito, che agisca nei confronti del direttore di filiale per imprudente erogazione del credito, non può da lui pretendere il risarcimento sulla base della presunzione di definitiva irrecuperabilità del credito fondata sull'inesistenza di beni e garanzie del cliente insolvente, occorrendo invece che la banca costituisca in mora il debitore o attivi un procedimento, monitorio o esecutivo, che ne attesti l'inadempienza, poiché l'assenza di tentativi di recupero coattivo incide su un presupposto di esistenza del danno risarcibile, e non semplicemente sull'obbligo di circoscriverne l'entità ai sensi dell'art. 1227, secondo comma, cod. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)