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Sez. 3, Sentenza n. 2463 del 20/02/2001 (Rv. 543966 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE | Formalità di cui all'art. 25 legge n. 990/1969 - Conseguenze - Opponibilità della sentenza emanata nei confronti dell'impresa in liquidazione - Natura - Onere - Rinunciabilità - Intervento dell'impresa designata o cessionaria in mancanza di comunicazione - Effetti - Opponibilità.
Stato
decisa il 2001-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/543966-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per danni causati dalla circolazione dei veicoli a motori, la comunicazione di cui all'art. 25, comma secondo della legge n. 990 del 1969, costituisce una denunciatio litis, che ha la funzione di portare a conoscenza dell'impresa designata ovvero dell'impresa cessionaria nella qualità di rappresentante del Fondo vittime della strada, la pendenza della lite, di modo che abbia la possibilità di intervenire nel giudizio e svolgere le proprie difese; tale comunicazione costituisce un onere per chi voglia avvalersi dell'opponibilità della sentenza a detti soggetti e a cui la parte, a cui vantaggio è prevista, può rinunziare, intervenendo nel processo nonostante la mancata comunicazione; pertanto, l'opponibilità della sentenza emanata nei confronti dell'impresa in liquidazione consegue alla conoscenza del processo derivante dal fatto che l'impresa designata o cessionaria è intervenuta nello stesso, pur in mancanza di comunicazione.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 25 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)