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Sez. 3, Sentenza n. 14648 del 15/10/2002 (Rv. 557895 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - ATTIVA | Soggetto rimasto estraneo al pregresso grado di giudizio - Legittimazione all'impugnazione - Configurabilità - Esclusione - Formalità di cui all'art. 25 legge n. 990 del 1969 - Portata - "Vocatio in ius" - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-10-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557895-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - ATTIVA

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la comunicazione di cui all'art. 25, secondo comma, legge n. 990 del 1969 costituisce una "denuntiatio litis" che ha la funzione di portare a conoscenza dell'impresa designata ovvero dell'impresa cessionaria nella qualità di rappresentante del Fondo vittime della strada la pendenza della lite, senza tuttavia costituire una "vocatio in ius", non essendo previsto che essa contenga l'invito a comparire né essendo richiamato - neppure per implicito - l'art. 269 cod. proc. civ. in tema di chiamata di terzo in causa; ne consegue che, laddove l'impresa designata cui sia stata trasmessa la detta "comunicazione" non sia intervenuta volontariamente nel processo, essa non può definirsi parte - ancorché "contumace" - del giudizio e, come tale, legittimata a proporre impugnazione della sentenza, come risulta confermato dalla stessa lettera del terzo comma del medesimo art. 25, il quale (nel prevedere, in deroga all'art. 344 cod. proc. civ., che nella specifica materia "l'impresa designata può intervenire volontariamente nel processo, anche in grado di appello, proponendo, nella comparsa di costituzione, le istanze, difese e prove che ritiene di suo interesse") contempla una norma di carattere "eccezionale" ai sensi dell'articolo 14 delle preleggi, come tale pertanto insuscettibile di applicazione oltre i casi e i tempi in essa considerati, e, in particolare, con riferimento al giudizio di cassazione.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)