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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20108 del 07/10/2016 (Rv. 641863 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Esecuzione dell'ordine di espulsione - Misure alternative al trattenimento - Possesso del passaporto - Necessità - Permesso di soggiorno scaduto - Equipollenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2016-10-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641863-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

In tema di immigrazione, l'adozione delle misure alternative al trattenimento ex art. 14, comma 1 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998 richiede necessariamente che lo straniero possieda il passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, tale non potendo essere considerato il permesso di soggiorno previamente rilasciato a seguito di richiesta di asilo (nella specie, scaduto in conseguenza dell'esito negativo della relativa procedura), perché privo dell'accertamento dell'identità e della nazionalità del titolare.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)