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Sez. 1 - , Sentenza n. 28155 del 24/11/2017 (Rv. 646213 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Attuazione dell'espulsione - Modalità - Mancanza di documento valido per l’espatrio – Esecuzione coattiva - Necessità - Modalità.
Stato
decisa il 2017-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646213-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

In tema di modalità di attuazione del provvedimento di espulsione del cittadino straniero, la mancanza del passaporto o di altro documento valido per l’espatrio, al quale non è equiparabile un permesso di soggiorno privo di validità, impedisce l’adozione delle misure alternative al trattenimento presso un centro d'identificazione ed espulsione nonché la concessione di un termine per la partenza volontaria in luogo dell’accompagnamento coattivo alla frontiera.

Riferimenti normativi: Direttive Commissione CEE 16/12/2008 num. 115, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 1 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)