Sez. 4, Sentenza n. 2531 del 09/02/1996 Ud. (dep. 06/03/1996) Rv. 204578 - 01
Procedimenti speciali - Patteggiamento - Sentenza - In genere | Guida in stato di ebbrezza - Sospensione della patente di guida - Obbligo - Durata della sospensione - Potere discrezionale del giudice - Fissazione nel minimo o in misura assai vicina a questo - Congrua motivazione sul punto - Necessità - Esclusione - Durata della sospensione stabilita in misura superiore - Obbligo di motivazione sul punto - Sussistenza.
Procedimenti speciali - Patteggiamento - Sentenza - In genere
Con la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per il reato di guida in stato di ebbrezza va obbligatoriamente disposta la sospensione della patente di guida. Poiché la durata della sospensione può oscillare, salvo ipotesi di recidiva, da quindici giorni a tre mesi, il giudice, ove non stabilisca tale durata nel minimo o in misura assai vicina a questo, deve congruamente motivare l'esercizio del suo potere discrezionale sul punto.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 445 CORTE COST., Cod. Strada Nuovo art. 186
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)