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Sez. 4, Sentenza n. 2021 del 09/07/1997 Cc. (dep. 08/10/1997) Rv. 209287 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBREZZA - DA ALCOOL | veicolo: bicicletta - Sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente - Applicazione - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-07-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209287-01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBREZZA - DA ALCOOL

Nei confronti di chi conduca in stato di ebrezza da bevande alcooliche una bicicletta, veicolo per la guida del quale non è prevista patente alcuna, non può esser applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che presuppone un abuso dell'autorizzazione amministrativa.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 186 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)