Sez. 2, Sentenza n. 1644 del 11/06/1982 Ud. (dep. 24/02/1983) Rv. 157559 - 01
DIFESA E DIFENSORI - DI FIDUCIA - MANCATO INTERVENTO NEL DIBATTIMENTO - PERDITA DELLA QUALITÀ DI DIFENSORE - CONSEGUENZE - FATTISPECIE IN TEMA DI RINVIO A UDIENZA FISSA CON AVVISO VERBALE DELLA NUOVA DATA FISSATA.*
DIFESA E DIFENSORI - DI FIDUCIA - MANCATO INTERVENTO NEL DIBATTIMENTO - PERDITA DELLA QUALITÀ DI DIFENSORE - CONSEGUENZE - FATTISPECIE IN TEMA DI RINVIO A UDIENZA FISSA CON AVVISO VERBALE DELLA NUOVA DATA FISSATA.*
Il difensore di fiducia dell'imputato al quale sia stato notificato l'avviso di udienza non conserva la qualità di difensore se omette di intervenire al dibattimento e di farsi sostituire a norma dell'art. 127 cod. proc. pen.. in tal caso l'imputato ha come difensore quello nominatogli di ufficio, salvo che non provveda al conferimento di un nuovo mandato di fiducia al precedente difensore. A questo ultimo pertanto, in Mancanza di nuovo incarico, non spetta la notifica dell'avviso della data successivamente fissata per il dibattimento. (principio affermato in fattispecie relativa a rinvio a udienza fissa disposto prima dell'apertura del dibattimento con annuncio della data fissata per la nuova udienza dato verbalmente alla presenza delle parti e del difensore di ufficio nominato per la mancata comparizione di quello di fiducia). (V mass n 141771; (V mass n 135224; (V mass n 133674).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 127, Cod. Proc. Pen. art. 128 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 166 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)