Sez. 3, Sentenza n. 1713 del 14/10/1986 Ud. (dep. 17/02/1987) Rv. 175116 - 01
DIFESA E DIFENSORI - IN GENERE - SOSTITUTO DI DIFENSORE - DESIGNAZIONE - FORMALITÀ - DICHIARAZIONE DEL SOSTITUTO - INEFFICACIA - CONSEGUENZE.*
DIFESA E DIFENSORI - IN GENERE - SOSTITUTO DI DIFENSORE - DESIGNAZIONE - FORMALITÀ - DICHIARAZIONE DEL SOSTITUTO - INEFFICACIA - CONSEGUENZE.*
Il difensore nominato dalla parte può, ai sensi dell'art. 127 cod. proc. pen., designare un proprio sostituto che lo sostituisca nei casi di legittimo impedimento. Tale designazione però deve essere fatta dal difensore medesimo con dichiarazione inserita nel verbale di udienza o con atto scritto, in questa ultima ipotesi rispettando le formalità di cui all'art. 9 R.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, sicché è inefficace a tal fine la sola dichiarazione del sostituto. Pertanto il difensore che ometta di intervenire al dibattimento senza farsi sostituire a norma dell'art. 127 cod. proc. pen. perde tale qualità e i relativi poteri processuali e non può quindi proporre impugnazione. Deve soggiungersi che in tale evenienza, quando l'imputato sia stato assistito da un difensore che abbia partecipato al dibattimento e presentato regolarmente le sue conclusioni, non può aver rilievo sulla regolarità del procedimento il fatto che il difensore, qualificatosi come sostituto, abbia svolto la sua opera come difensore di fiducia o di ufficio, dal momento che l'imputato è stato assistito nel dibattimento da un soggetto capace di svolgere le funzioni defensionali. (V mass n 142144; (V mass n 143090; (V mass n 140818; (V mass n 137654; (V mass n 157559; (V mass n 153412; (V mass n 145819; (V mass n 169493; (V mass n 166470).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 127
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)