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Sez. 1, Sentenza n. 1828 del 03/11/1983 Cc. (dep. 25/11/1983) Rv. 161406 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - NATURA GIURISDIZIONALE - AVVISO DI DEPOSITO DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONE AL DIFENSORE - OBBLIGO.*
Stato
decisa il 1983-11-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/161406-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - NATURA GIURISDIZIONALE - AVVISO DI DEPOSITO DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONE AL DIFENSORE - OBBLIGO.*

Al procedimento concernente l'applicazione delle misure di prevenzione devono considerarsi estese le garanzie del contraddittorio e del diritto di difesa proprie del procedimento ordinario, con la conseguenza che sussiste l'Obbligo della notificazione al difensore dell'avviso dell'avvenuto deposito in cancelleria del provvedimento. (Conf mass n 154611).*

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)