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Sez. 1, Sentenza n. 2026 del 27/09/1984 Cc. (dep. 17/10/1984) Rv. 166133 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE - PROCEDIMENTO - NATURA GIURISDIZIONALE - UDIENZA - RISERVA DELLA DECISIONE - UDIENZA DI RINVIO - OMESSA CITAZIONE DELLO INTERESSATO - NULLITÀ ASSOLUTA.*
Stato
decisa il 1984-09-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/166133-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE - PROCEDIMENTO - NATURA GIURISDIZIONALE - UDIENZA - RISERVA DELLA DECISIONE - UDIENZA DI RINVIO - OMESSA CITAZIONE DELLO INTERESSATO - NULLITÀ ASSOLUTA.*

Il procedimento per l'applicazione della misura di prevenzione ha natura giurisdizionale, sicché, in difetto di norme derogatorie espresse o ricavabili dalla specialità della materia, sono ad esso applicabili le regole fondamentali del processo penale ordinario. Pertanto, poiché anche nel processo relativo alle misure di prevenzione il diffidato viene a trovarsi nella stessa situazione dell'imputato, l'omissione della citazione dell'interessato per la udienza è causa di nullità assoluta per violazione delle norme relative al contraddittorio. (nella specie il diffidato era stato presente ed interrogato alla udienza ed il giudice, riservatosi la decisione, fissava poi una udienza di rinvio senza citarlo). (V mass n 117312; (V mass n 161406; (Conf mass n 158179; (Conf mass n 101753).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 185 com. 1 n. 3, Legge 27/12/1956 num. 1423 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)