Sez. 3, Sentenza n. 592 del 14/02/1975 (Rv. 373908 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - DETERMINAZIONE - MODIFICAZIONE DELLA DOMANDA - MODIFICAZIONE SUCCESSIVA - IRRILEVANZA - LIMITI - DOMANDA GENERICA - SUCCESSIVA PRECISAZIONE DEL PETITUM - INFLUENZA.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - DETERMINAZIONE - MODIFICAZIONE DELLA DOMANDA - MODIFICAZIONE SUCCESSIVA - IRRILEVANZA - LIMITI - DOMANDA GENERICA - SUCCESSIVA PRECISAZIONE DEL PETITUM - INFLUENZA.*
La Determinazione del valore della causa ai fini della individuazione del giudice competente deve avvenire con riferimento al momento in cui la domanda viene proposta, per cui, una volta fissata la Competenza del giudice in base alle pretese fatte valere nell'atto introduttivo ed alle eventuali contestazioni e richieste svolte dal convenuto nella prima difesa, sono prive di Rilevanza le successive modifiche. Peraltro, la semplice precisazione, fatta nel corso del giudizio, in ordine all'ammontare della domanda genericamente proposta, non importa alcuna modifica, in piu o in meno, del contenuto di questa e, pertanto, esplica la sua efficacia, ai fini dell'accertamento della Competenza del giudice adito, sin dall'atto introduttivo del giudizio. (nella specie, il convenuto dopo aver proposto in un giudizio pretorio, una domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni indeterminata nel quantum, aveva successivamente precisato che la somma richiesta a questo titolo superava i limiti di Competenza per valore del giudice adito. La suprema Corte, enunziando il principio di cui in massima, ha statuito che tale precisazione aveva attribuito al giudice superiore la Competenza a decidere sulla domanda, dovendo escludersi che il convenuto, all'atto dell'istaurazione del giudizio, avesse inteso contenere il valore della domanda riconvenzionale nei limiti della Competenza pretoria). (V 294/73, mass n 362176).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)