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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21910 del 16/10/2014 (Rv. 632987 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Competenza delle sezioni specializzate in materia di imprese - Art. 3, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 168 del 2003 - "Diritti inerenti" - Interpretazione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2014-10-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632987-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

In tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, l'uso della disgiuntiva "o" che precede il riferimento alle controversie relative "ai diritti inerenti" di cui all'art. 3, comma 2, lett. b), del d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168, si riferisce sia ai diritti derivanti dai negozi di trasferimento delle partecipazioni sociali, sia a quelli nascenti da ogni altro negozio che le abbia ad oggetto, sicché ove il credito per il corrispettivo della cessione di una partecipazione sociale sia stato ceduto dal creditore ad un terzo, la controversia da costui proposta per l'adempimento contro il debitore ceduto soggiace alla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa.

Riferimenti normativi: Legge 27/06/2006 num. 168 art. 3 com. 2 lett. B

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)