Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4523 del 21/02/2017 (Rv. 643130 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa – Acquisizione di partecipazione sociale mediante cessione di crediti "pro solvendo" – Inadempimento dei debitori ceduti – Azione nei confronti del cedente – Controversia compresa nell’art. 3, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 168 del 2003.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
In tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, l’uso della disgiuntiva "o" che precede il riferimento alle controversie relative "ai diritti inerenti" di cui all'art. 3, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 168 del 2003, si riferisce sia ai diritti derivanti dai negozi di trasferimento delle partecipazioni sociali, sia a quelli nascenti da ogni altro negozio che le abbia ad oggetto, sicché, nel caso di acquisto di una partecipazione sociale mediante cessione di crediti “pro solvendo”, sussiste la competenza delle sezioni specializzate suddette per l’azione proposta contro il cedente, nell’ipotesi di inadempimento dei debitori ceduti.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 27/06/2003 num. 168 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)