Sez. 3, Sentenza n. 12428 del 08/11/1999 (Rv. 530973 - 01)
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - SANZIONI PER LE CONTRAVVENZIONI E VIOLAZIONI - IN GENERE | Invio di un esposto al Consiglio dell'ordine di categoria da parte del notaio - Illecito disciplinare ex art. 147 legge n. 83 del 1913 - Configurabilità - Condizioni - Contrasto col diritto di libera manifestazione del pensiero - Esclusione - Fondamento.
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - SANZIONI PER LE CONTRAVVENZIONI E VIOLAZIONI - IN GENERE
In tema di procedimento disciplinare a carico di notai, l'art. 147 legge n.89 del 1913 contempla due distinti illeciti, il primo dei quali, consistente nella compromissione della dignità e reputazione di notaio e del decoro e prestigio della classe notarile, è a forma libera e può pertanto essere consumato anche attraverso l'invio, da parte del notaio, di un esposto al consiglio dell'ordine di categoria, sempre che, per il contenuto e la forma di detto esposto nonché per le peculiarità del caso, risulti conseguito l'evento della compromissione del decoro e del prestigio della classe notarile, secondo il giudizio demandato agli organi preposti al procedimento disciplinare, senza che ciò contrasti col diritto di libera manifestazione del pensiero sancito dall'art. 21 Cost., giacché tale diritto, oltre ad rincontrare il limiti posti a tutela della libertà altrui da altre norme della Costituzione, deve essere coordinato con i vari interessi di rango pubblicistico e costituzionale tutelati da leggi speciali (come l'ordinamento della professione di notaio di cui alla legge n.89 del 1913).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 21, Legge 16/12/1913 num. 89 art. 147 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)