Sez. 3, Sentenza n. 774 del 28/04/1967 (Rv. 326846 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (MORALI) - LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE - CON CRITERI EQUITATIVI - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (MORALI) - LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE - CON CRITERI EQUITATIVI - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
La Determinazione dell'ammontare della pecunia doloris rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, il cui apprezzamento, necessariamente di carattere equitativo, non e sindacabile in Sede di legittimita, se non inficiato da errori logici o giuridici. (Cfr. 2760-63).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1226
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)