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Sez. 3, Sentenza n. 631 del 23/02/1968 (Rv. 331791 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (MORALE) - LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE - CON CRITERI EQUITATIVI - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1968-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/331791-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (MORALE) - LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE - CON CRITERI EQUITATIVI - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

La liquidazione del danno morale, che consiste nel perturbamento arrecato dall'autore del fatto illecito alla sfera psichica del soggetto passivo, senza ripercussioni patrimoniali a suo carico, va necessariamente rimessa alla valutazione equitativa del giudice di merito, in quanto il pretium doloris non si presta ad una precisa Determinazione del suo ammontare mediante criteri obiettivi. Tale valutazione si sottrae al Sindacato di legittimita, purche il giudice di merito abbia dato adeguata ragione del proprio convincimento, commisurando il pretium doloris all'entita del trauma psichico sofferto dal danneggiato, quale e rivelata dalle peculiari circostanze del caso concreto. (V. 774-67, massima n. 326846).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)