Sez. 2, Sentenza n. 9869 del 27/07/2000 (Rv. 538859 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - FOTOGRAFICHE | Fotostatiche - Disconoscimento ai sensi dell'art. 215 comma secondo cod. proc. civ. - Ammissibilità - Effetti - Istanza di verificazione - Previo deposito dell'originale - Necessità - Fondamento - Implicazioni.
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - FOTOGRAFICHE
Il disconoscimento, ai sensi dell'art. 215, comma secondo cod. proc. civ., dell'autenticità della sottoscrizione di una scrittura privata senz'altro ammissibile pur se prodotta in copia fotostatica da un lato comporta che, se la parte intende avvalersene, deve produrre l'originale, necessario per la procedura di verificazione: dall'altro detto disconoscimento, nel privare di efficacia probatoria la copia fotostatica (art. 2719 cod. civ.), implica anche la contestazione dell'esistenza dell'originale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 215, Cod. Proc. Civ. art. 216 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2719
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)