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Sez. 2, Sentenza n. 5189 del 11/04/2002 (Rv. 553653 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - FOTOGRAFICHE | Disconoscimento della sottoscrizione - Ammissibilità - Collegata contestazione dell'autenticità della copia - Produzione dell'originale - Onere di insistere nel disconoscimento - Sussistenza.
Stato
decisa il 2002-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553653-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - FOTOGRAFICHE

Il disconoscimento, ai sensi degli artt. 214 e 215, secondo comma, cod. proc. civ., dell'autenticità della sottoscrizione di una scrittura privata, ammissibile anche relativamente a scrittura prodotta in copia fotostatica, non esime, ove sia comunque collegato alla contestazione, altresì, della conformità della copia all'originale, dall'onere di insistere nello stesso una volta che controparte abbia prodotto il documento originale, il quale costituisce un "quid novi" nell'acquisizione probatoria, che sostituisce la copia precedentemente prodotta e ne elide ogni valenza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2719, Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 215 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)