Sez. 1, Sentenza n. 19122 del 16/05/2006 Cc. (dep. 30/05/2006) Rv. 233863 - 01
ESECUZIONE - PENE DETENTIVE | Sospensione dell'esecuzione di pene detentive - Divieto di sospensione per reati di violenza sessuale - Applicabilità a seguito della legge n. 251 del 2005.
ESECUZIONE - PENE DETENTIVE
In materia di benefici penitenziari, la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva, a seguito della modifica legislativa dell'art. 4 bis dell'ord. penit. effettuata dall'art. 15 della legge n. 251 del 2005, non è concedibile al soggetto che sia stato condannato per il reato di cui all'art. 609 bis cod. pen. (conforme a S.U., 30 giugno 2006, ric. P.M. in proc. Aloi).
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 05/12/2005 num. 251 art. 15, Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)