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Sez. 3, Sentenza n. 26832 del 26/03/2004 Cc. (dep. 15/06/2004) Rv. 229054 - 01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - PENE DETENTIVE | Sospensione dell'esecuzione di pene detentive brevi - Divieto nel caso di condanna per determinati reati - Rinvio ai delitti di cui all'art. 4 bis legge n. 354 del 1975 - Collegamento del condannato con la criminalità organizzata - Necessità - Esclusione- Fattispecie in tema di reati sessuali.
Stato
decisa il 2004-03-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229054-01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - PENE DETENTIVE

L'obbligo di sospensione dell'esecuzione della pena detentiva, previsto dall'art. 656, comma quinto, cod. proc. pen., non si applica nei confronti di condannato per il reato di violenza sessuale, di cui all'art. 609 bis cod. pen., indipendentemente dal collegamento del condannato con la criminalità organizzata, atteso che il rinvio previsto dal comma nono lett. a) del citato art. 656 cod. proc. pen. ai delitti di cui all'art. 4 bis della legge 26 luglio 1975 n. 354 individua semplicemente i reati per i quali tale sospensione non può essere disposta, senza recepire i presupposti di applicabilità della norma richiamata.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 656 CORTE COST., Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)